Con la sentenza n. 11023 del 27.4.2021 la Corte di Cassazione ha espresso un principio destinato a ribaltare la prassi applicativa di molti anni sul regime IVA del lease-back.
Gli Ermellini, richiamando una pronuncia della CGE del 27.3.2019 in causa C-201/18, hanno sostenuto che, ai fini IVA, non costituisce "cessione di bene" imponibile la vendita derivante da un contratto di leaseback. Quest’ultimo ha, infatti, una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un'unica operazione complessa con il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore, da cui non consegue il trasferimento del bene materiale da una parte (il venditore-utilizzatore) all'altra (l'acquirente-concedente) tale che, la seconda, possa dirsi autorizzata a disporne di fatto come se ne fosse la proprietaria, in ragione della permanenza del bene stesso nella disponibilità del venditore che, invece, lo utilizza ininterrottamente.
Secondo la Corte, la causa finanziaria di tale contratto impedisce quindi di assimilare, ai fini IVA, la somma corrisposta dall’acquirente al corrispettivo dovuto in caso di vendita.