Pillola a cura della Dottoressa Francesca Stellato
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.90/2025 del 7/04/2025 all’istanza di interpello avente per oggetto “Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – determinazione della deducibilità – articoli 86, comma 2, art. 95 e art. 109 comma 5 del TUIR)” ribadisce l’indeducibilità dei costi connessi alla cessione di partecipazioni esenti.
L’istante, una delle principali holding italiane, nell’esercizio 2023 introduce un piano di incentivazione del Management costituito da premi/bonus erogati all’intero Team che raggiunge prefissati obiettivi in termini di creazione di valore a fronte di operazioni di dismissione di partecipazioni o di quotazione di società partecipate. I premi si sostanziano in un incremento retributivo, sono tassati e subordinati alla condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere al momento dell’erogazione. Nel periodo di riferimento la società cedendo una partecipazione ha realizzato una plusvalenza che usufruisce del regime “pex” per cui sarà assoggettata a tassazione solo nella misura del 5%; a fine 2023 non ha erogato ai beneficiari i predetti bonus e, redigendo il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dello IAS 1, in sede di determinazione della plusvalenza ha rilevato l’ammontare dei premi a diretta riduzione della stessa. L’istante, ritiene che i premi da corrispondere, trattandosi di integrazione dei trattamenti economici riconosciuti ai dipendenti, siano spese per il personale ossia spese generali (ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR) e quindi costi interamente deducibili ai fini ires.
L’Agenzia non concorda con l’interpretazione normativa della società istante e in base a quanto previsto dall’art.87 del TUIR ribadisce che i costi legati alla cessione di una partecipazione esente non sono deducibili; con riferimento alla circolare 36/E del 2004 precisa che sono da considerarsi oneri accessori alla cessione di partecipazioni le provvigioni e che, come ribadito nella circolare 10/E del 2006, i costi direttamente legati ad una cessione che genera una plusvalenza esente sono deducibili in proporzione alla tassazione subita dalla stessa plusvalenza.
Nel caso in esame il fatto che i premi da erogare siano stati contabilizzati a diretta riduzione della stessa plusvalenza evidenzia una stretta correlazione ed un legame specifico e non “indistinto” tale per cui si debba ritenere che tali costi siano deducibili in misura corrispondente alla tassazione subita dalla plusvalenza. Per quanto riguarda gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, diversi da quelli computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall' art. 109, comma 5, del TUIR. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione, con una variazione in aumento del reddito, nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente.