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Pillola n. 316 del 03 aprile 2025

Pilllola a cura dell'Avvocato Emilio Costarella

La lettura della sentenza n. 36 depositata il 27.03.2025 dalla Corte Costituzionale induce una sensazione di inadeguatezza dovuta dal contrasto emergente tra le fine tessitura delle argomentazioni in cui si profonde la Consulta e la “carnale” realtà quotidiana di cui sono fatti i processi svolti innanzi alle Corti di Giustizia tributaria e le relative pronunce. Ciò che si vuole significare è che le raffinate valutazioni della sentenza de qua, che investono il profilo processuale e sono assolutamente da ben accogliere, si incardinano in un sistema giurisdizionale che, mediamente, producendo arresti dalla qualità tecnica decisamente bassa, carente, insufficiente, rischia di sterilizzare qualsiasi opportuna disquisizione giuridica.

Tralasciando le valutazioni di ordine personale, si propone una sintesi dell’intervento della Consulta, avente ad oggetto, stimolata da due ordinanze emesse da parte rispettivamente della CGT Campania e della CGT Lombardia:

  • l’art. 58, comma 3 del d. lgs. 31/12/1992, n. 546 che così dispone: “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”;
  • l’art. 4, comma 2 del 30.12.2023, n. 220 che dispone l’applicabilità dell’art. 58 secondo la nuova formulazione appena trascritta ai giudizi di appello instaurati successivamente all’entrata in vigore della stessa.

In merito all’art. 58, comma 3 del d. lgs. 31/12/1992, n. 546, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti” in quanto documenti che, con manifesta irragionevolezza, sono esclusi dal vaglio del giudice che ne consentirebbe il deposito anche in sede di seconde cure.

L’art. 4, comma 2 del 30.12.2023, n. 220 è stato investito dall’integrale declaratoria di illegittimità in quanto lesivo del principio di certezza del diritto e della declinazione “soggettivistica” di quest’ultimo quale è il legittimo affidamento.

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