Pillola a cura dell'Avvocato Bartolo Quartana.
L’intimazione di pagamento è un atto impugnabile.
Con sentenza n. 6436, pubblicata in data 11.03.2025, la Suprema Corte ha ricondotto l’intimazione di pagamento, emessa dall’agente della riscossione in base all’articolo 50 del Dpr 602/1973 ed equiparabile all’avviso di mora, al novero degli atti tipizzati impugnabili davanti al giudice tributario (articolo 19 del Dlgs 546/992).
Gli Ermellini hanno inteso, quindi, superare un recente orientamento a tenore del quale l’intimazione di pagamento costituiva un atto solo facoltativamente impugnabile.
Da tale qualificazione discende, nel caso di specie, l’onere per il contribuente di impugnare l’avviso intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell’avviso stesso.