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Pillola n. 313 del 04 marzo 2025

Pillola a cura della Dottoressa Valentina Lupi

Dividendi generati dalla distribuzione riserve di capitale.
Norma di comportamento n. 228 dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc).

L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) esamina il tema della modalità di rilevazione in bilancio dei dividendi generati dalla distribuzione di riserve di capitale e risolve il dubbio circa le modalità di tassazione in capo alla società percipiente.
Secondo quanto previsto dall’ Oic 21, paragrafo 58, il dividendo va rilevato come provento finanziario “indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione”; aderendo a tale principio contabile, quindi, anche le somme corrispondenti all’eventuale restituzione di apporti dei soci, ossia di distribuzione di riserve di capitale, devono essere iscritte nella voce “C15) Proventi da partecipazioni” del conto economico della società percipiente.
Tale modalità di rilevazione in bilancio, quale provento finanziario, in luogo di una rettifica del costo della partecipazione, ha fatto sorgere il dubbio che tale provento possa concorrere alla formazione del reddito imponibile, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all’articolo 89, comma 2, del Tuir, che prevede l’esclusione alla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare, in quanto riferita esclusivamente alla distribuzione di utili.
La norma di comportamento n. 228 dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) giunge alla conclusione secondo la quale la distribuzione di riserve di capitale, anche quando il provento che vi corrisponde viene iscritto dalla società percipiente a conto economico, ove non operi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir (si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta), non concorre alla formazione del reddito imponibile di detta società, se non per l’ammontare che dovesse eccedere il valore fiscale della partecipazione.
Ne deriva che, a fronte della rilevazione del provento finanziario, la società partecipante dovrà verificare se, sotto il profilo civilistico, a seguito della distribuzione, non si manifesti una perdita di valore della partecipazione stessa, con conseguente obbligo di svalutazione.

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