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Pillola n. 312 del 25 febbraio 2025

Pillola a cura dell'Avvocato Stefania Lupini.

Si segnala un recente arresto della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra giudicato penale e processo tributario: la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3800/2025, ha in particolare chiarito che l’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali - si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.

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