Pillola a cura dell'Avvocato Angela Bruno
Con la sentenza n. 31310/2024, le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate su una questione rimessa dalla Sezione Seconda civile con l’ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13.12.2023 per la presenza di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, relativamente alla possibilità di rinunciare all’eredità entro l’anno dal conseguimento della maggiore età per un soggetto per il quale era stata manifestata l’accettazione dell’eredità ex art. 484 cod. civ. da parte del legale rappresentante allorquando era minorenne, accettazione non seguita dalla redazione dell’inventario.
Al riguardo le SS.UU. hanno affermato che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
In altri termini, secondo la Corte, deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore. La dichiarazione di accettazione ai sensi dell’art. 484 cod. civ., al contrario, in quanto accettazione dell’eredità, è atto idoneo e sufficiente a far acquistare al rappresentato la qualità di erede.