Pillola a cura dell'Avvocato Emilio Costarella
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio del 4.11.2024 n. 6615 fa da monito per l’identificazione delle corrette condizioni al ricorrere delle quali è configurabile l’irrilevanza fiscale della plusvalenza maturata dalla cessione di un immobile avvenuta entro 5 anni dall’acquisto dello stesso.
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), sono da ricondurre alla categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; sono esclusi, però, quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inidoneo all’assolvimento del proprio onere probatorio (non è questa la sede per un approfondimento sul tema della modulazione di tale onere che, se approfondito, potrebbe esporre la pronuncia in commento ad alcune perplessità) il certificato di residenza storico-anagrafico prodotto dal contribuente, in quanto avente natura meramente formalistica.
A rilevare - su questo certamente i giudici fanno buon uso delle disposizioni di riferimento – è la definizione di abitazione principale che il Tuir fornisce in corrispondenza dell’art. 10, ove si legge che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale, dunque, assurge ad esclusivo criterio, di ordine eminentemente fattuale, rilevante al fine di poter invocare l’eccezione.