Pillola a cura dell'Avvocato Silvia Amplo
In virtù della modifica operata dal d.lgs. n. 219/2023 allo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n. 212/2000), che ha visto l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies che disciplinano rispettivamente l’autotutela obbligatoria e facoltativa, si è reso necessario, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un intervento chiarificatore circa gli aspetti più pratici della questione: con la recentissima Circolare n. 21/E del 07.11.2024 l’Amministrazione definisce il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti.
La richiesta va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta e va corredata di tutta la documentazione utile ai fini dell’esame della domanda. Per la presentazione è opportuno utilizzare strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.
Gli Uffici, durante la fase istruttoria, in relazione a questioni di particolare complessità o per importi di imposta (o crediti), sanzioni ed interessi superiori a soglie individuate da ciascuna Direzione regionale, tenendo conto della specifica realtà economica ed operativa, continueranno ad interessare la propria Direzione regionale al fine di ottenere il preventivo parere.
Con il provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, l’Ufficio motiva in fatto e in diritto, prendendo posizione sugli elementi in proprio possesso e sulla documentazione fornita dal contribuente. Il provvedimento conclusivo dell’iter amministrativo è notificato al domicilio digitale indicato nell’istanza di autotutela in conformità all’articolo 60-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, al domicilio digitale del professionista indicato nell’istanza, o, in assenza di tale indicazione, presso il domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria.