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Pillola n. 290 del 15 ottobre 2024

Pillola a cura dell'Avvocato Antonio Alfonsi

Saggio d’interesse applicabile in caso di condanna agli “interessi legali”
Con la Sentenza n. 12449/2024, a seguito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato un importante principio in materia di interessi moratori.
La Suprema Corte ha in particolare statuito che, ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

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