Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara
Con la risposta a interpello n. 185/del 18 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate si è finalmente conformata alle indicazioni giurisprudenziali derivanti dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla non tassabilità della clausola penale inserita in contratto.
Secondo quanto ribadito dall’Amministrazione finanziaria, la tassazione del contratto in cui è presente la clausola penale assorbe la rilevanza tributaria della stessa in ragione del suo carattere accessorio.
In tal senso, infatti, il secondo comma dell’’art. 21 d.P.R. 131/1986, su cui si fonda tale principio, stabilisce che quando in un atto sono contenute una pluralità di disposizioni che derivano l’una dall’altra ciò genera un'unica tassazione. Sul punto si evidenzia che la clausola penale non essendo dotata di una propria autonomia, quando viene inserita in un contratto riveste un ruolo rafforzativo e servente alla causa propria dell’atto.
In passato l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto la contraria tesi secondo la quale la clausola penale fosse dotata di una propria individualità e, come tale, avrebbe dovuto essere tassata essendo una diposizione a sé con contenuto patrimoniale. La giurisprudenza di merito sull’argomento non era uniforme.
Pertanto oggi, con la risposta dell’Agenzia delle Entrate, si stabilisce in modo definitivo che la clausola penale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto nel quale è contenuta, non essendo dotata né di una propria autonomia né di una propria individualità e quindi non tassabile.