Pillola a cura dell'Avvocato Bartolo Quartana
Con l’ordinanza n. 24479/2024, pubblicata il 12.09.24, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata nuovamente sulla questione dell’estinzione del processo in caso di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater). La Suprema Corte ha affermato che la norma, al comma 236, dispone espressamente che, depositando la copia dell’istanza di sanatoria, il contribuente può ottenere la sospensione del giudizio. L’estinzione del processo è invece subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Infatti, precisa la norma, in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Sulla base del tenore letterale delle disposizioni richiamate, la Corte ha dunque sospeso il processo fino alla scadenza del piano dei pagamenti, ritendo che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere prima dell’integrale pagamento delle rate.
Con questo approdo la Suprema Corse sembrerebbe porsi in contrasto con quanto affermato nella precedente ordinanza n. 24428 (pubblicata in data 11.09.2024), con la quale aveva invece sostenuto che l’estinzione del processo, in presenza di rottamazione quater, si chiede e si ottiene anche solo documentando i pagamenti effettuati sino alla data della richiesta.