Pillola a cura dell'Avvocato Angela Bruno
Con la sentenza n. 22914/2024 la Prima Sezione Civile, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l’azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell’apertura di entrambe le procedure concorsuali.
Ed invero, l’applicabilità dell’art. 41 TUB alla liquidazione controllata, norma eccezionale, non consegue ad un procedimento di integrazione analogica, espressamente vietato rispetto a tale tipologia di norme, ma è frutto di una composita operazione di rinvio prevista dalle prescrizioni dello stesso CCII.