Pillola a cura della Dottoressa Francesca Stellato
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.178/2024 del 2/9/2024 all’interpello avente per oggetto la determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 16-23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 precisa che la rivalutazione dei beni effettuata da una società in contabilità semplificata non incrementa il costo fiscale della partecipazione detenuta neanche se, successivamente, la società viene trasformata in società di capitali e passa all’adozione del regime di contabilità ordinaria in quanto al momento della rivalutazione dei beni non si iscrive alcun saldo attivo di rivalutazione o riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta per cui i maggior valori dei beni rivalutati, nel caso di passaggio al regime ordinario avranno come contropartita una riserva liberamente distribuibile.