Pillola a cura del Dottore Stefano La Commara
La sentenza n. 3021/5/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia è uno degli ultimi provvedimenti adottati, in merito al rapporto intercorrente tra giudizio penale e tributario, antecedentemente all’entrata in vigore del decreto con cui si è legislativamente stabilito che la sentenza irrevocabile di assoluzione resa in sede dibattimentale perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso esplica effetti vincolanti nel processo tributario .Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate contestava l’indeducibilità e l’indetraibilità dell’IVA su fatture, aventi ad oggetto la locazione di una villa e di un appartamento, ritenute inesistenti sulla base di elementi emersi in un’indagine penale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, rifacendosi alla pregressa normativa ed alla relativa giurisprudenza, anticipando la volontà del legislatore, ha ritenuto necessario valorizzare il fatto materiale emerso in quella sede in quanto il giudizio si è concluso con una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste.