Pillola a cura del Dottor Francesco Santori
Risposta interpello n. 241 del 2022 – Requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo - articolo 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 241 del 29 aprile 2022, si è espressa in merito al rispetto del requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'IVA di Gruppo. L'ente o società controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione per la liquidazione dell'IVA di Gruppo e, conseguentemente, l'opzione ha effetto su tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio del citato anno solare, non potendo essere applicata per una frazione d'anno. Di estrema importanza il rispetto dell’art. 73 comma 3 ultimo periodo del Decreto IVA ovvero il fatto che possono rientrare nel perimetro della disposizione esclusivamente le società controllate "almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione". Per l’Amministrazione finanziaria la certezza del momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo coincide con la data di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento delle quote con il quale la società ha acquisito il controllo ex articolo 2359 del codice civile.