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Pillola n. 257 del 08 febbraio 2024

Pillola a cura dell'avvocato Annachiara Silipo

I giudici di legittimità intervengono sul tema dell’obbligazione solidale passiva in materia societaria, statuendo che la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non già necessario.

La Corte ribadisce un principio già sancito in altri precedenti (Cass. n. 21497/2020; vedi anche Cass. 21567/2017; Cass. 7907/2012), secondo cui è proprio la natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra di loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali.

In virtù di tale principio gli Ermellini concludono che l'ambito di applicazione dell'art. 1310 c.c. è quello della fattispecie del litisconsorzio facoltativo, e non del litisconsorzio necessario, per cui l'atto interruttivo della prescrizione contro uno degli amministratori della società ha effetto comunque anche nei confronti degli altri.

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