Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi
Con l’ordinanza interlocutoria n. 31276/2023 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un annoso dibattito in materia di contratto di locazione, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Il dubbio sorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità e nelle Corti di merito concerne in particolare il danno risarcibile a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione di immobili: secondo un primo orientamento il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L’ammontare degli stessi ammontare è riservato alla valutazione del giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso concreto.
Secondo un diverso orientamento, una volta intervenuto il rilascio del bene locato, non configura di per sé un danno da “perdita subita” o un danno da “mancato guadagno” la mancata percezione da parte del locatore dei canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto ovvero fino al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione.
Si resta dunque in attesa di una eventuale pronuncia delle Sezioni Unite diretta a dirimere il contrasto sopra descritto.