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Pillola n. 240 del 1 dicembre 2023

Pillola a cura dell'avvocato Silvia Amplo
Con Ordinanza n. 32041 del 17.11.2023, la V sezione della Suprema Corte ha ribadito nuovamente quanto già statuito in precedenza in tema di specificità dei motivi di gravame nel processo tributario consentendo la riproposizione in appello delle ragioni già esposte in sede di ricorso introduttivo a condizione che le stesse contestino il contenuto della pronuncia appellata nella sua interezza.
La specificità dei motivi di appello nel rito tributario, requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità degli stessi, deve essere interpretata restrittivamente in conformità all'art. 14 preleggi: infatti, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, non è esclusa la riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto. Detta specificità – come del resto già precisato dagli Ermellini nelle precedenti pronunce n. 30341/2019, n. 1571/2021, n. 21489/2022 – deve essere inoltre correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall' intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

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