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Pillola n. 238 del 20 novembre 2023

Pillola a cura del Dottor Stefano La Commara

In via di principio, quando ad una società a ristretta base sociale viene irrogato un atto impositivo, quest’ultimo non può essere impugnato da nessun socio, poiché la società è dotata di una propria autonomia soggettiva e patrimoniale. A tal proposito, la Cgt di secondo grado della Campania ha previsto un’eccezione con la sentenza n. 4201/2023, dando la possibilità ad un socio di poter contestare la fondatezza dell’atto diretto alla società, durante lo svolgimento di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. Nel caso in esame, a una S.R.L veniva notificato un avviso di accertamento con ricostruzione induttiva del reddito a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di conseguenza a tale accertamento, a carico del socio veniva accertato un maggiore reddito di capitali non dichiarato. La società non impugnava l’atto notificato che cosi diveniva definitivo a differenza del socio che contestualmente impugnava sia l’atto a lui diretto sia l’avviso di accertamento emesso alla società. In primo grado il ricorso contro l’atto  irrogato alla società viene dichiarato inammissibile mentre il ricorso avverso l’atto di accertamento personale veniva respinto. Nel secondo grado di giudizio, gli appelli promossi dal socio venivano accolti previa riunione. Il collegio, nel caso in esame, riconosce che la definitività dell’atto impositivo non impedisce al socio di poter contestare la fondatezza di quest’ultimo con l’impugnazione di un altro atto impositivo irrogato nei suoi confronti, poiché il giudice tributario ha la possibilità, in via incidentale, di poter risolvere ogni questione incidentale da cui dipende la decisione della controversia.

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