Pillola a cura dell'Avvocato Annachiara Silipo
AMMISSIBILE LA DOMANDA CONGIUNTA E CUMULATA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28727 del 16/10/2023, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
La questione di diritto - posta nell’ambito di un giudizio instaurato su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - attiene al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio.
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione non rinviene ostacoli e dichiara quindi ammissibile il cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge.