Pillola a cura del Dottor Roberto Janiri
Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante può continuare, senza soluzione di continuità, a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, nonostante abbia incorporato società esterne alla suddetta procedura, ma il credito IVA maturato dall’incorporata, esterna alla procedura, non può essere trasferito al gruppo, restando in capo alla incorporante.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 445 del 9 ottobre 2023, confermando che l’operazione di fusione per incorporazione da parte di una società partecipante alla procedura dell’IVA di gruppo, non comporta nessuna interruzione di tale procedura, ma ha ribadito anche che l’art. 73, comma 3, del DPR n. 633 del 26.10.1972 (c.d. “Decreto IVA”) dispone che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione dell’IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente.
Resta comunque la possibilità per l’incorporante di utilizzare i crediti precedentemente maturati dalla incorporata in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241 del 1997 ovvero di richiederne il rimborso qualora vi siano i presupposti previsti dall’art. 30 del DPR n. 633 del 1972.