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Pillola n. 235 del 20 ottobre 2023

Pillola a cura dell'avvocato Roberta Dorotea Roscigno

Di grande interesse un recentissimo arresto giurisprudenziale (Cass. 17.10.2023, n. 28817) con cui è stato ribadito il principio secondo cui non vi è alcuna forma di solidarietà tra i soci di una società di capitali estinta e la società.

Gli Ermellini hanno, invero, precisato che tra gli stessi non sussiste solidarietà, per cui l’Erario non può richiedere al socio di una società estinta il debito vantato nei confronti di quest’ultima e che è irrilevante che sia dichiarato inammissibile il ricorso del socio contro l’accertamento della società a lui notificato.

Nella parte motiva della sentenza si legge che nella fattispecie per cui è causa “l’Amministrazione finanziaria non ha mai comunicato al socio S., mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei suoi confronti. L’Amministrazione finanziaria ha emesso la cartella esattoriale a lui notificata a titolo personale perché l’impugnativa del socio avverso l’avviso di accertamento redatto nei confronti della società, non nei suoi confronti, era stato dichiarato inammissibile, ma non ha formato alcuna richiesta di pagamento nei confronti del socio, prima di notificargli l’atto esattivo, e non disponeva di un titolo nei suoi confronti”.

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