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Pillola n. 229 del 13 settembre 2023

Pillola a cura dell'avvocato Silvia Amplo
Corte di Cassazione con l’ordinanza n.24904 depositata il 21.08.2023 ha statuito che nell’ambito del processo tributario laddove vi sia impossibilità di celebrare l'udienza da remoto i Giudici devono disporre la sospensione con rinvio della causa senza procedere con la sua trasformazione in udienza camerale non partecipata.
Si ricorda che per effetto del rinvio agli artt. 33 ss. del codice del processo tributario, operato dall’art.61 del d.lgs. n.546 del 1992, la causa viene trattata camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.
Tuttavia, tale disciplina è stata poi integrata dal co. 4 dell’art. 16, d.lgs. n. 119 del 2018, (conv. L. n. 136 del 2018), il quale include, tra le modalità ordinarie di svolgimento delle udienze pubbliche o camerali di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche quella a distanza (c.d. “da remoto”) che avviene mediante collegamento audiovisivo assicurando la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, le cui modalità operative sono state regolate dal decreto direttoriale prot. n. RR46 dell'11.11.2020, pubblicato in G.U. n. 285 del 16.11.2020. In particolare, l'art. 3, comma 3 di tale decreto dispone che "in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2".
Pertanto, a fronte di una concreta impossibilità di svolgimento dell’udienza a distanza, i Giudici avranno l’obbligo di disporre la sospensione della causa ed il rinvio per la discussione senza mutare la natura della discussione stessa trasformandola in udienza camerale senza la partecipazione delle parti.
Pare evidente che una pronuncia di tal guisa sia stata emessa a tutela di due principi costituzionalmente garantiti che costituiscono incontrovertibili pilastri del sistema legislativo e giudiziario italiano ovvero il principio del contraddittorio tra le parti di cui all’art. 111, co. 2, Cost. e, in secondo luogo, alla tutela del diritto di difesa di chi agisce in giudizio di cui all’art. 24 Cost.: nel caso di specie i Giudici sono incorsi nella violazione di entrambi i principi poiché non si è svolto il regolare e naturale confronto tra le parti in causa e la contribuente è stata privata della possibilità di esporre le proprie difese conclusive nell’ambito della discussione.
La Suprema Corte non ha perso occasione di ribadire i punti cardine del sistema normativo italiano posti a tutela del giusto processo e del diritto di difesa, applicando al caso in esame le disposizioni normative vigenti mantenendosi in un’ottica di rispetto dei principi costituzionali: da qui la conseguente condanna dell’operato dei Giudici lesiva dei dettati normativi di riferimento ai danni del corretto svolgimento del processo e dei diritti delle parti in causa.

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