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Pillola n. 227 del 06 settembre 2023

Pillola a cura dell'avvocato Annachiara Silipo

Civ., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 10024.

La sentenza oggetto della presente nota afferma che, in caso di conto corrente cointestato, vige la regola dell’efficacia pro quota dell’eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali, la quale non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest’ultimo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha accolto le domande delle ricorrenti sulla scorta della regola dell’efficacia pro quota dell’eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali (art. 1302 co. 2 c.c.), la quale non consente, in assenza di diversa pattuizione, di operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest’ultimo.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte sembra applicare correttamente l’istituto della compensazione legale in materia di operazioni bancarie in conto corrente (con pluralità di intestatari), il quale non può prescindere dalla disciplina contenuta negli artt. 1302 co. 2 c.c. e 1298 co. 1 c.c. (quest’ultimo, prescrive che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”), secondo cui le quote dei cointestatari si presumono uguali, salva una diversa pattuizione delle parti.

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