Pillola a cura dell'avvocato Roberta Dorotea Roscigno
Con la Norma di comportamento n. 221 del 1.7.2023 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha fornito importanti indicazioni riguardo alla rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili, il cui criterio generale prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumano rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene corretto l’errore.
Con tale documento di prassi è stato precisato che sussistono due eccezioni alla regola generale e dunque non sarà possibile traslare la rilevanza fiscale al momento della correzione dell’errore:
(i) quando la correzione sia conseguenza dell’avvenuta notifica di un atto di contestazione impugnabile, ovvero se il contribuente concorda con quanto eccepito nell’avviso di accertamento notificato, quest’ultimo può correggere l’errore contabile, senza che la correzione assuma rilevanza fiscale nell’esercizio di contabilizzazione;
(ii) nel caso in cui si tratti di componenti correttivi negativi di reddito per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998.