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Pillola n. 224 del 21 luglio 2023

Pillola a cura dell'avvocato Emilio Costarella

CGT di Milano, il 10.07.2023, ha emesso la sentenza n. 2587 che costituisce uno squillante monito per tutti gli operatori del settore tra le cui file troppo spesso si riscontra una supina accondiscendenza agli orientamenti assunti dall’Amministrazione finanziaria. Il merito del collegio meneghino, rimanendo per un momento sul piano della teoria generale del diritto, è quello di ribadire – sembra assurdamente superfluo ma non lo è - il primato della legge nella gerarchia delle fonti, alla quale fonte qualsiasi documento di prassi deve essere subordinato.
La Corte, venendo al tema, ha severamente bocciato la tesi dell'Amministrazione – più volte ribadita nei documenti pubblicati negli ultimi anni - secondo cui sarebbe ostativa al riconoscimento del beneficio tributario da c.d. regime impatriati la mancanza di un "collegamento funzionale" tra il rientro in Italia della contribuente e l'inizio dell'attività lavorativa nel territorio dello Stato.
La motivazione è netta: “il diniego opposto alla ricorrente è illegittimo, in quanto fondato su condizioni non richieste dalla legge, in violazione della riserva prescritta, per le prestazione patrimoniali imposte, dall'art. 23 della Costituzione, non potendo la prassi amministrativa circoscrivere benefici fiscali oltre i limiti previsti dal legislatore”.
A ben vedere, rinvigorire tali principi esalta la dignità dell’operatore del diritto che, ove ricorrano buone ed argomentate ragioni, dovrebbe avere il coraggio e la forza di contrastare le tesi dell’Agenzia che si cristallizzano nei documenti ufficiali.

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