L’art. 108, comma 2, l. fall. espressamente dispone che “per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo”.
E’ sorto nell’ambito della giurisprudenza di merito un dibattito in ordine all’applicabilità della disposizione predetta al caso in cui il curatore abbia perfezionato la vendita di un immobile dopo essere subentrato ex lege nel contratto preliminare stipulato dal fallito quando era ancora in bonis.
Involgendo la questione diritti di rilievo costituzionale, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 16166/2023, pubblicata il 12 maggio 2023, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, in vista di un’eventuale pronuncia in materia delle Sezioni Unite.