Pillola a cura dell’Avv. Antonio Alfonsi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha recentemente statuito, con la pronuncia 15790/2023, un importante principio in materia di concordato preventivo. La Suprema Corte ha in particolare stabilito che in caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell’inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e, ai fini dell’attivo, dall’ultimo bilancio- nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l’ultimo esercizio – oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale, o infine del piano concordatario, se già depositato dal debitore.