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Pillola n. 220 del 16 giugno 2023

Pillola a cura dell'avvocato Emilio Costarella

Stimola qualche riflessione il principio partorito dalla sentenza del 14,06.2023 n. 16984 della Corte di Cassazione in relazione all’applicazione, nell’ambito del processo tributario, del principio di non contestazione. Facendo seguito ad arresti dalla diversa coloritura, la Corte ha sancito che il buon uso del principio di non contestazione non comporta per l’Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto preteso con l’atto impositivo.

L’effetto è quello, per certi versi comprensibile, di evitare che il thema decidendum venga circoscritto sulla sola base dei motivi proposti dal contribuente/ricorrente, conferendo totale rilevanza al contenuto dell’atto impositivo. Sebbene la tradizionale qualifica del contribuente quale attore in senso formale sembrerebbe confermare una tale impostazione, la delicatezza del tema richiede comunque ponderati ragionamenti.

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