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Pillola n. 219 del 09 giugno 2023

Pillola a cura dell'avvocato Silvia Amplo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15618 depositata il 1.06.2023, ha precisato che nel caso in cui una società con l’ultima dichiarazione IVA presentata durante la fase di liquidazione abbia optato per la compensazione del credito, a tale scelta viene ascritta automaticamente la volontà di domanda di rimborso.
A fondamento di tale decisione si pone l’ovvia considerazione circa l’impossibilità per una società che ha cessato la propria attività in seguito alla sua messa in liquidazione di optare per la compensazione del credito, poiché una volta cancellata dal Registro delle Imprese non sarà più in possesso della Partita Iva. Si tratterebbe, dunque, di un mero errore di battitura in dichiarazione nella casella di competenza privo di qualsivoglia significato intenzionale circa la volontà di procedere con la compensazione.
Il termine per l’erogazione del rimborso soggiace alle regole dell’ordinaria prescrizione decennale e non a quelle relative al termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/92 (attuale art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972 in tema di IVA).

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