Pillola a cura dell'avvocato Emilio Costarella.
Sembrano essere due, in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale, i profili di maggiore preminenza del decreto licenziato il 28 marzo dal CdM.
In primis, si assiste ad una generale riscrittura del calendario, con proroghe che interessano tutti gli istituti adottati nell’ambito della c. d. tregua fiscale, ivi inclusa la scadenza più prossima del 31 marzo.
Si effettua, inoltre, un ulteriore ampliamento del raggio d’azione delle misure adottate prevedendo, per quanto appare maggiormente incisivo che: (i) gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1 gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dall’art. 1, commi 180 e 181, legge n. 197/2022 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto; (ii) sono suscettibili di essere definite secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 206-2011, legge n. 197/2022 anche le controversie pendenti al 31.01.2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.