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Pillola n.207 del 17 Febbraio

Una drastica e inattesa misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri relativamente ai crediti derivanti dai bonus edilizi che non potranno essere né ceduti né essere oggetto di sconto in fattura. Il D.L. n. 11 del 16.02.2023 prevede, infatti, che, a partire da oggi, 17.02.2023, non sarà consentito l’esercizio delle opzioni (i) per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (il c.d. sconto in fattura) e (2) per la cessione del credito d’imposta.

Tale decreto è stato giustificato dall’esigenza di mettere in sicurezza i conti pubblici.

Per tutti gli interventi già in essere è stata prevista una disciplina transitoria e nello specifico:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  • per gli altri tipi di interventi edilizi, il blocco non si applica nel caso in cui in data antecedente al 17.02.2023:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).

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