Pillola a cura dell'Avvocato Paola Ferraro
Con risposta all’interpello n. 31 del 13.01.2023 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema della rilevanza, ai fini IVA, della cessione di beni o prestazione di servizi effettuata mediante la prestazione di un altro servizio o la cessione di un altro bene stabilendo che il requisito dell’onerosità ricorre in tutti i casi in cui, in virtù delle condizioni contrattuali, la prestazione di servizi o la cessione di beni è resa al committente a fronte del pagamento di un corrispettivo che tenga conto della natura della prestazione. Tale corrispettivo non necessariamente deve essere rappresentato da una somma di denaro ma può consistere anche nella cessione di un bene oppure nella prestazione di un altro servizio venendosi a configurare, in questi casi, un’operazione di tipo permutativo.
Sussistendo, quindi, un nesso di sinallagmaticità, pur in mancanza di un corrispettivo in denaro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi prestate non possono considerarsi rese a titolo gratuito ai fini della rilevanza ai fini IVA.