Ai sensi dell’art. 38 T.U.B. “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”; tale articolo, al secondo comma, espressamente dispone che “la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione di finanziamento”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022, hanno affermato il principio secondo cui il superamento, da parte della banca mutuante, del limite di finanziabilità sancito dalla norma predetta non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario, rilevando tale illegittima condotta esclusivamente nei rapporti tra l’ente creditizio e l’autorità di vigilanza.