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Pillola n. 194 del 16 novembre 2022

Pillola a cura dell'avvocato Angela Bruno

Con l’Ordinanza n. 33645 del 15 novembre 2022, le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo.
Secondo la Suprema Corte il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

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