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Pillola n. 185 dell’11 ottobre 2022

Pillola a cura dell'avvocato Angela Bruno

Con sentenza n. 28975/2022, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che “nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.”.

Ed invero, secondo la Corte, la comunicazione dell’ordinanza, lungi dal poter essere (nonostante la sua positiva previsione di legge) pretermessa, è anzi essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall’art. 702quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti (“di cui all’art. 2909 del codice civile”) della decisione soltanto “se non … appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”. Essa è, pertanto, necessaria anche laddove l’ordinanza sia stata pronunciata in udienza, perché “dire che l’ordinanza pronunciata in udienza è conosciuta dalle parti e quindi si ha per pubblicata è … cosa diversa dall’affermare che tale pronuncia è idonea a soddisfare il requisito della comunicazione, prescritto dall’art. 702quater c.p.c. per il decorso del termine breve”.

Da quanto sopra consegue altresì l’applicabilità all’ordinanza ai sensi dell’art. 702quater c.p.c., qualora essa non sia stata comunicata, anche del termine semestrale di impugnazione, coerentemente all’esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.

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