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Pillola n. 179 del 07 settembre 2022

Pillola a cura del Dottor Gianluca Rollo

Fatture inesistenti, è necessaria la prova per la società eterodiretta.

Con la sentenza 32506/2022 depositata il 5 settembre la Cassazione, sezione III penale, afferma che le fatture emesse tra società appartenenti allo stesso gruppo non possono essere qualificate come inesistenti in via automatica senza un reale riscontro, in quanto la società facente parte di un gruppo e gestita dalla capogruppo non è di per sé un mero schermo. Il principio affermato è molto utile anche in ambito tributario, in quanto l’Ade contesta, non di rado, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per il sol fatto che sono state emesse da un soggetto controllato. In questo caso specifico il giudice si era limitato a rilevare che la società fosse presumibilmente priva di autonomia strutturale essendo controllata da un soggetto terzo. Tale considerazione tuttavia, secondo l’indagato non riguardava la veridicità delle fatture oggetto di contestazione; pertanto, in Cassazione la difesa lamentava un’omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Infatti, secondo i giudici del riesame, la società aveva ricevuto fatture da società eterodirette dal gruppo di controllo che dalle prove in atti risultavano reali e provenivano da soggetti effettivamente esistenti. Inoltre, gli eventuali rapporti di subordinazione non rendono i soggetti eterodiretti dei meri schermi fittizi. Tanto è vero che i gruppi societari ed il relativo potere di controllo e direzione, sono disciplinati dal Capo IX del Titolo V del libro V del codice civile, rubricato «Direzione e coordinamento di società». Ne consegue così che il potere di eterodirezione della società capogruppo non implica automaticamente l’inesistenza delle società eterodirette.

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