La sentenza della Corte Costituzionale n. 175 dello scorso 14.7.2022 ha ripristinato la “vecchia” fattispecie penale di omesso versamento delle ritenute prevista dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 dichiarando costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega, la modifica al reato di omesso versamento di ritenute, introdotta con il D.Lgs. n. 158/2015, nella parte in cui prevede la sussistenza della violazione penale sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto (modello 770) e non solo dalle certificazioni rilasciate ai percettori.
L’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 - nella versione ante D.Lgs. n. 158 del 2015 - puniva chiunque non versava, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per importi superiori a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.
La fattispecie di reato ha subito delle rilevanti modifiche a seguito del predetto D.Lgs. n. 158/2015 (in vigore dal 22.10.2015) il quale da un lato ha innalzato la soglia da 50.000 a 150.000 euro, dall’altro lato ha previsto che l’omesso versamento delle ritenute possa risultare anche dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) oltreché dalle certificazioni.
Orbene, secondo la Corte Costituzionale l’ampliamento della fattispecie incriminatrice di tale delitto viola gli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost in quanto non sorretta dai principi e criteri direttivi della delega legislativa di cui all’art. 8 della legge delega n. 23/2014.