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Pillola n. 176 del 15 luglio 2022

Validità del contratto di assicurazione sulla vita al fine di garantire il pagamento del mutuo del de cuius.

Con la recente pronuncia n. 21863 dell’11 luglio 2022, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione attinente alla validità del contratto di assicurazione sulla vita volto alla copertura del mutuo del de cuius. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito come tale contratto – assicurazione sulla vita – debba essere ricondotto all’istituto di cui all’art. 1891 c.c. disciplinante l’assicurazione per conto altrui, ove il beneficiario (coincidente con il portatore del rischio) acquista, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche soltanto nella liberazione da un debito. Afferma, quindi, la Cassazione che, alla morte del beneficiario, l’indennizzo spettante a quest’ultimo si devolverà mortis causa ai suoi eredi, i quali, in caso di inadempimento dell’assicuratore, saranno legittimati ad agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto così da soddisfare la banca ed estinguere il mutuo del de cuius.

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