Se l’ufficio ignora l’attività già avviata dall’impresa la sanzione è illegittima.
Con la sentenza 1749/3/2022 la C.T.R. della Lombardia ha affermato che l’ufficio dell’Ade Direzione Provinciale è sempre tenuto a quantificare la sanzione amministrativa da irrogare nel rispetto dei principi statutari di buona fede e collaborazione che devono sempre essere alla base nel rapporto tra fisco e contribuente e che impongono, di conseguenza, di considerare le giustificazioni indicate dal contribuente in sede di contraddittorio. Nel caso specifico veniva notificata una comunicazione di irregolarità a una società per il tardivo versamento di un’imposta dovuta e con tale comunicazione veniva richiesto il pagamento delle sole sanzioni in misura ridotta per il tardo pagamento. Avendo presentato un’istanza di autotutela e a seguito del rigetto di questa, la società presentava ricorso, evidenziando che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento dell’imposta era stato determinato da eventi estranei alla volontà e al controllo della società. Una volta esaminato il caso, il collegio ha riconosciuto il diritto della società alla riduzione delle sanzioni (articolo 13 e 13-bis, Dlgs 472/1997) e al rimborso pro quota delle rate già versate e non dovute, in quanto le sanzioni irrogate erano chiaramente illegittime poiché al momento della ricezione di tale comunicazione, l’adempimento richiesto era già stato avviato dalla società tramite ravvedimento operoso.