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Pillola n. 170 dell’1 giugno 2022

La Corte di #Cassazione, con l’Ord. 14569/2022 ha ribadito il principio di diritto, già più volte ribadito dagli stessi #Ermellini, secondo cui “In tema di processo #tributario, la causa di estinzione del #giudizio prevista del D.lgs 546/92 art. 46, per #cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa #fiscale, prevale sulle cause di #inammissibilità del #ricorso per cassazione e va dichiarata con #sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della #controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti".

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