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Pillola n. 168 del 19 maggio 2022

Il collegamento negoziale tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi.

Con l’Ordinanza n. 12054 del 13 aprile 2022, la Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Infatti, ai sensi dell’art. 121, D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - T.U.B.), può parlarsi di contratto di credito collegato ove il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito oppure quando il bene o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. Pertanto, secondo la predetta pronuncia, il giudice del merito, in sede di accertamento, non dovrà riscontrare la volontà dei contraenti ma, diversamente, avrà il solo compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento da cui trarre le conseguenze circa l'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore.

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