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Pillola n. 166 del 12 maggio 2022

La Cassazione, con la sentenza 16302/2022, ha respinto il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame di Milano, in merito all'applicabilità dei reati tributari nei confronti delle società in base al Dlgs 231/2001. La suddetta ordinanza aveva disposto il sequestro nei confronti di una Spa, beneficiaria di un'evasione IVA di due annualità per un importo di circa 10 milioni e mezzo. La Corte ha confermato, quindi, il quadro accusatorio sulla base del quale era emerso un appalto con ricorso a una somministrazione illecita di manodopera. Nella fattispecie in esame, si è giunti alla creazione di una concorrenza sleale tra imprese che aveva una duplice funzione: da un lato si è prodotto lo sfruttamento dei lavoratori, dall'altro, invece, forme di evasione fiscale e contributiva. Con questa sentenza storica, la Cassazione ha giudicato infondati i rilievi mossi dalla società contro la decisione del sequestro, ritenendo che, nel fatto di specie, ricorressero tutti i presupposti della responsabilità della Spa ricorrente ai sensi dell'art.25 – quinquiesdecies del richiamato decreto 231.

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