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Pillola n. 163 del 27 aprile 2022

Pillola a cura dell'Avvocato Emilio Costarella

Errare humanum est, perseverare autem… L’autocensura è d’obbligo atteso che la questione trattata dalla risposta n. 212 dell’AdE è contraddistinta da contorni tutt’altro che definiti. Tuttavia, la valutazione dell’esistenza di un nesso di sinallagmaticità – e della relativa applicazione dell’Iva ad aliquota ordinaria - all’importo oggetto di transazione tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società quale rinuncia alle liti e la somma dovuta non persuade.
Il documento è soltanto l’ultimo di una prassi in via di consolidamento che non solo ha attirato rumorosi turbamenti ma si è esposta alle espresse critiche di Assonime che sembra aver colto nel segno nella misura in cui, con la circolare n. 26/2021 ha argomentato che “la disciplina dell’IVA non può avere l’effetto di creare artificiosamente delle prestazioni di servizi, ma deve necessariamente restare ancorata ai beni e ai servizi che per loro natura sono suscettibili di uno scambio e, quindi, di entrare nella catena produttiva e distributiva dei beni e dei servizi da assoggettare all’imposizione sui consumi”.

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