Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, con sentenza n. 2335/13/2022 del 1.3.2022, ha attratto nell’alveo degli oneri deducibili ex art. 10, comma 1, lett. h del TUIR gli oneri sostenuti dal contribuente relativi alle indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte dal locatore al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, anche se sostenuti in una forma diversa dal pagamento di una somma di denaro e, nello specifico, mediante una compensazione di un debito con un credito in occasione di una transazione.
Secondo la Commissione capitolina non cessano di essere deducili gli oneri ex art. 10 TUIR per il solo fatto di essere sostenuti in una forma diversa dal denaro fermo restando l’onere del contribuente di fornire la prova dell’entità dell’onere deducibile, sia con riferimento alla prestazione dedotta sia con riguardo all’effettiva sussistenza, all’ammontare e all’eventuale imponibilità del credito sacrificato per effetto della compensazione. Prova che nella fattispecie prevista dalla lett. h dell’art. 10 può essere fornita anche mediante deposito dell’accordo transattivo con cui il locatore ed il conduttore, precedentemente legati da un contratto di locazione, hanno posto fine ad un giudizio derivante dalla locazione con previsione di una serie di compensazioni di poste reciproche e con riconoscimento di una indennità da perdita di avviamento.