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Pillola n. 158 del 29 marzo 2022

Pillola a cura dell'Avvocato Alessandro Finocchiaro

Gli effetti della procedura concorsuale sul contratto di appalto e sulla clausola compromissoria.

Con la recente pronuncia n. 8591 depositata il 16 marzo 2022, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione attinente alla validità della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, qualora una delle parti venga sottoposta a procedura concorsuale. Infatti, da un lato si pone il principio concernente lo scioglimento del contratto e delle clausole ivi contenute quale conseguenza automatica della procedura concorsuale; dall’altro lato, invece, il disposto dell’art. 81 l. fall. relativamente al termine di sessanta (60) giorni concesso al curatore fallimentare per decidere di subentrare (o meno) nel contratto di appalto. La Suprema Corte, quindi, ha ribadito che l’accertamento di crediti vantati nei confronti di una parte sottoposta a fallimento non può essere devoluta ad un collegio arbitrale, dal momento che l’effetto attributivo di cognizione, scaturente dalla clausola arbitrale, viene paralizzato dall’inevitabile assorbimento di tali tipologie di giudizio, nello speciale procedimento di verifica dello stato passivo. Tuttavia, data la particolare importanza della questione, la Seconda Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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