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Pillola n. 157 del 24 marzo 2022

Regime speciale per l lavoratori impatriati: rientro a seguito di distacco all’estero contestualmente all’assunzione

Con risposta all’interpello n.119 del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il lavoratore assunto per essere distaccato non può fruire del regime previsto dai rimpatriati all’art.16 del d.lgs 147/2015. Tale disposizione prevede un’agevolazione fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e non sono stati residenti in Italia nei tre periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni, al rispetto di determinate condizioni. La fattispecie oggetto dell’interpello riguarda un manager assunto nel luglio 2014 a New York con distacco per 3 anni in Italia. L’istante ritiene che il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia dal dirigente che trasferisce la residenza in Italia dopo il distacco all’estero debba concorrere alla formazione del reddito complessivo in applicazione della norma di cui all’art.16 del d.lgs 147/2015. L’Agenzia delle entrate, in opposizione ha risposto ribadendo che nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in Italia, l’agevolazione fiscale del succitato art.16 non spetta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro e che non può essere riconosciuta nemmeno nel caso in cui il distacco all’estero sia stato disposto, come nel caso in esame, contestualmente all’assunzione del lavoratore.

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