La Commara & Partners, con il partner Umberto La Commara e l’avv. Roberta Dorotea Roscigno, vince nel giudizio dinanzi alla CTP di Genova per una Società di diritto svizzero attiva nell’acquisto e vendita di materie prime legate all’agricoltura con un focus su Egitto, Golfo Arabico e Paesi dell’ex Unione Sovietica, in materia di esterovestizione.
La Società, pur svolgendo la propria attività in territorio elvetico e quivi avente la sede legale, amministrativa e l’oggetto principale, era stata destinataria di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’assunto secondo il quale la costituzione della stessa in Svizzera, paese considerato a fiscalità privilegiata, rispondesse esclusivamente a logiche di risparmio fiscale. La CTP di Genova, con la sentenza n. 255/3/2022, depositata lo scorso 21 marzo 2022, ha ritenuto che gli elementi istruttori prodotti dalla difesa conducono all’affermazione della concreta “natura” svizzera dell’attività svolta dalla Società, dovendosi escludere la presenza di una condotta elusiva della pretesa tributaria italiana e che la fattispecie de qua va considerata alla luce delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, sottoscritta il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, in cui all’art. 4, paragrafo 3, si valorizza, al fine di individuare in maniera univoca la residenza fiscale di una persona giuridica, il criterio unico del c.d. “place of effective management”, come pacificamente attestato dai certificati di residenza rilasciati dalle Autorità fiscali svizzere.