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Pillola n. 156 del 15 marzo 2022

Con la risposta a interpello n. 111 del 14 marzo 2022 avente ad oggetto il riporto delle perdite in materia di scissioni, l’Agenzia delle Entrate richiamando la circolare n. 9/E del 2010, equipara la posizione della società beneficiaria della scissione a quella della società risultante dalla fusione (o all'incorporante) ed osserva come il rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione. Qualora, la società beneficiaria venga costituita contestualmente e per effetto dell'operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria. In tali ipotesi, la società beneficiaria non è la risultante dell'unione di più organizzazioni, ma, parte di una preesistente organizzazione che, per mezzo dell'operazione di scissione, si è divisa in più centri di imputazione e che - per ragioni di ordine logico sistematico - mantiene il diritto a riportare le perdite senza limiti.

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